il Dlgs 25/2002 ha introdotto alcuni nuovi concetti, rispetto al dlgs 626/94, per quanto riguarda il “rischio chimico”.
Dobbiamo dire che il concetto di “rischio moderato” non è bene definito, anche se è possibile utilizzare gli indici di valutazione, normalmente utilizzati per la stesura delle valutazioni dei rischi ai sensi del dlgs 626/94:
1. Gravità
2. Durata
3. Livello di esposizione
Si considera un rischio moderato quando il prodotto fra questi tre fattori, di cui la valutazione del terzo è quella che richiede più attenzione e competenza, è compreso fra 11 e 25.
Riporto i valori possibili con le varie classi di rischio.
1-10 Basso
11-25 Moderato
26-50 Medio
51-75 Alto
76-100 Molto alto
Saluti
Giovanni Buti
Bibliografia:
1.D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 Modello applicativo proposto dalla
Regione Piemonte per la Valutazione del Rischio Chimico A cura del Gruppo di lavoro ”Rischio Chimico” – REGIONE PIEMONTE – Assessorato alla Sanità