Gentilissimi, sono un laureando in prevenzione. Vi chiedo, se possibile, chiarimenti sul concetto di “rischio chimico moderato”, introdotto con il d.lgs. 25.02 del 2002. Essendo poco chiaro l’intento di tale decreto, non fissando imiti oggettivi (come avviene con i TLVl) per valutare un rischio come “moderato” o valori soglia o quantomeno border line, ho notato difficoltà generale nella sua comprensione e soprattutto applicazione. Valutare un rischio come moderato, quindi, diventa un criterio soggettivo e personale,affidato al buonsenso? Grazie. Sebastiano

il Dlgs 25/2002 ha introdotto alcuni nuovi concetti, rispetto al dlgs 626/94, per quanto riguarda il “rischio chimico”.
Dobbiamo dire che il concetto di “rischio moderato” non è bene definito, anche se è possibile utilizzare gli indici di valutazione, normalmente utilizzati per la stesura delle valutazioni dei rischi ai sensi del dlgs 626/94:

1. Gravità
2. Durata
3. Livello di esposizione

Si considera un rischio moderato quando il prodotto fra questi tre fattori, di cui la valutazione del terzo è quella che richiede più attenzione e competenza, è compreso fra 11 e 25.
Riporto i valori possibili con le varie classi di rischio.

1-10 Basso
11-25 Moderato
26-50 Medio
51-75 Alto
76-100 Molto alto

Saluti

Giovanni Buti

Bibliografia:
1.D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 Modello applicativo proposto dalla
Regione Piemonte per la Valutazione del Rischio Chimico A cura del Gruppo di lavoro ”Rischio Chimico” – REGIONE PIEMONTE – Assessorato alla Sanità