Gentile Consulente, vorrei sapere quale è la distanza minima da tenere da piante o alberi per installare la macchina esterna dei condizionatori e delle pompe di calore. Ringrazio e saluto cordialmente

Non esiste una specifica riguardante la distanza dei motori dei condizionatori (unità esterne) rispetto alla vegetazione. Tuttavia come prima indicazione valgono le istruzioni di montaggio ed installazione dove sono riportate le distanze minime da pareti ed edifici/ostacoli.

Queste distanze sono chiaramente indicate nelle istruzioni e nelle specifiche dell'apparecchio. In caso di dubbio occorre contattare l'installatore.

In aggiunta a quanto sopra va notato che le piante hanno problemi addizionali rispetto a semplici murature:

1) Danno alle piante: il calore prodotto dal compressore dei condizionatori può danneggiare le piante. Quindi occorre che le piante non siano esposte od investite direttamente dalla corrente di aria surriscaldata. Inoltre il surriscaldamento provoca maggiore fabbisogno di acqua nella zona interessata. Il problema non sussiste con le pompe di calore o perlomeno è relativamente ridotto al calore prodotto da motori e parti in movimento, non dall'aria surriscaldata durante il processo di raffreddamento.

2) Danno sporco all'unità: se l'unità esterna si trova sotto alberi o nei pressi di cespugli si deve tenere presente che sarà facilmente sporcata stagionalmente da fogliame caduco , oppure da aghi e resina per le sempreverdi. Tale sporco in caso di accumulo abnorme o non controllato può provocare malfunzionamenti ed intasamento dell'unità, oltre che problemi estetici. La resina di pino in particolare può formare un collante che in caso di sospensione prolungata dal funzionamento può provocare inefficienze di funzionamento e rottura dell'apparecchio. Questo problema è comune sia ai compressori che alle pompe di calore.

Quindi a meno che non sia strettamente vincolante, si sconsiglia di posizionare unità esterne dei condizionatori nei pressi di vegetazione arborea, in quanto sia le piante che l'unità potrebbero risentirne.

 

NOTA LEGALE:
Tribunale di Lodi, 06/04/2005, n. 203

L’art. 907 c.c. – vietando di costruire a distanza inferiore a tre metri dalla veduta del vicino – è diretto ad assicurare non solo aria e luce in quantità sufficiente ma, anche e soprattutto, l’integrità delle veduta stessa, riferendosi ad ogni opera stabile, qualunque ne sia la foggia e la materia.
La nozione di costruzione è comprensiva non solo dei manufatti in calce e mattoni, ma di qualsiasi opera che, indipendentemente dalla forma e dal materiale con cui è stata realizzata, determini un ostacolo del genere.
Trattasi di disposizione applicabile anche agli edifici condominiali. Il contenzioso sul punto è tuttavia assai meno consistente e può riguardare i condomini dei piani soprastanti per la violazione della distanza di 3 metri in verticale misurati dalla soglia della finestra o dei terrazzi del piano superiore.

Distanze per i motori dei condizionatori sulle pareti esterne:
Per l'installazione di un impianto di climatizzazione è necessario il rispetto delle distanze in verticale o in appiombo, di cui all'articolo 907 del Codice civile. Secondo questa norma, se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui esistono vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
Il contenzioso sul punto è tuttavia assai meno consistente e può riguardare i condomini dei piani soprastanti per la violazione della distanza di 3 metri in verticale misurati dalla soglia della finestra o dei terrazzi del piano superiore.
A questo proposito si tenga presente che, agli effetti del rispetto delle distanze verticali, per costruzione deve intendersi non solo il manufatto in mattoni e cemento, ma qualsiasi opera di qualsiasi specie che ostacoli l'esercizio della veduta (si vedano, ad esempio, le sentenze della Cassazione del 17/05/1955, n. 1445 e del 22/11/1955, n. 12907).
Infine, tra le altre cautele che devono essere tenute in considerazione in vista dell'installazione del climatizzatore, rientrano anche quelle relative alle immissioni di rumore a norma dell'articolo 844 del Codice civile e quelle relative allo stillicidio della condensa.