Siamo venuti a conoscenza di una azienda che scarica in un corso d’acqua sostanze chimiche residue di lavorazione. In particolare olio per macchine utensili Castrol Syntilio 10 contenente ammine alifatiche. Saremmo interessati a ricevere con cortese urgenza, visto la gravità del fatto, informazioni sulle ammine alifatiche e sugli effetti che potrebbero avere sul terreno in cui vengono scaricate finendo successivamente nelle acque del fiume.

La legislazione comunitaria
è attualmente molto precisa e fiscale in merito agli scarichi di rifiuti
ed è inoltre fornita di mezzi idonei (sanzioni penali e amministrative)
per esercitare repressione nei confronti degli abusi.

I decreti che per primi
hanno fatto chiarezza in merito agli scarichi liquidi e alla gestione
rifiuti sono rispettivamente : Legge n. 319 10/05/1976 e successive integrazioni;
DPR 915/1982 e successive modifiche e integrazioni.

La legge n. 319 disciplina
gli scarichi di qualunque tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti,
in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche
che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.

Il DPR 915 regolamenta
tutte le fasi dello smaltimento rifiuti compresa la discarica sul suolo
e nel sottosuolo.

Ambedue le leggi sono
ispirate al principio della massima tutela dell’ambiente.

Senza addentrarsi in
una analisi dettagliata di tali leggi posso dire, riguardo al caso in
questione, che lo scarico di residui di lavorazione in un corso d’acqua
superficiale non può avvenire senza autorizzazione comunale e senza che
lo stesso scarico sia certificato esente dal contenere sostanze tossiche
e nocive.

Oli per macchine utensili,
indipendentemente dal contenere ammine alifatiche, sono considerate rifiuti
pericolosi
e come tali il loro scarico è vietato non solo in acque
superficiali ma persino in fognatura.

In definitiva, se c’è
certezza dello scarico in questione, questo va denunciato alle autorità
sanitarie e comunali.

Link interessante:

Istituto Protezione dell’Ambiente  :  http://www.ipa.it