Volevo sapere se e per quali delle seguenti tipologie di rifiuto da attività commerciale necessita FIR,Registro di car/scar e MUD:oli vegetali esausti;carta e cartone inviati a riciclo tramite azienda autorizzata(non del comune);toner esausti inviati al trattamento tramite azienda autorizzata;rifiuti ingombranti(mobili vari);neon;bancali e imballaggi

I rifiuti da attività commerciali sono considerati rifiuti speciali.
Esiste tuttavia la possibilità di conferire una parte dei rifiuti – quella assimilabile a rifiuti urbani per quantità e qualità – direttamente al servizio pubblico mediante raccolta differenziata (se possibile) o indifferenziata.

Questo potrebbe valere per carta e cartone, neon, piccole quantità di imballaggi, singoli mobili.
Se si tratta di “svuotare un negozio” allora non siamo più nel campo degli assimilabili e occorre fare uno smaltimento specifico.
Soltanto la lettura del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani e/o una telefonata all’azienda che gestisce gli RSU può servire a porre un netto discrimine fra assimilabili e non assimilabili. Molto meglio se il Comune o l’Azienda ci comunica in forma scritta se accettano il rifiuto da noi prodotto.

Per gli oli esausti, se si tratta di una quantità significativa e non occasionale (es. ristorante, friggitoria) escludo che si possa conferire al servizio pubblico ma occorre un contratto di smaltimento.

I formulari devono accompagnare i rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero in tutti i casi in cui non ci si avvale del servizio pubblico di raccolta. Negli stessi casi occorre compilare il registro di carico e scarico, in cui entro una settimana vanno registrati tutti i movimenti di produzione e smaltimento.
Deve inoltre essere effettuata annualmente la comunicazione (MUD) sui rifiuti prodotti e smaltiti.

Le attività commerciali non sono esentate dalla presentazione del MUD, mentre i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.

Ricordo per approfondimenti il D. Lgs. 22/97 e successive modifiche, che è possibile consultare nella versione aggiornata al seguente indirizzo:

http://www.reteambiente.it/ra/normativa/rifiuti/HPronchi.htm