Un programmatore può vendere un prodotto software utilizzando:
– risorse di codice open-source (per esempio programmi per Linux). O è costretto a renderlo open-source?
– risorse di codice provenienti da altri software applicativi (per esempio le librerie di matlab).
Vi sarei grato se mi chiariste cosa dice la legge italiana/internazionale in tale merito.

Premesso che non ho un background giuridico e che quindi la terminologia
che userò può risultare imprecisa, cercherò di dare un
idea del significato e del valore delle “licenze” applicate al software.

Innanzitutto in tutti i paesi viene riconosciuto all’autore di un testo,
programma, ecc. il diritto di
“propietà” sul prodotto del proprio ingegno: ciò che viene detto
“diritto di autore” o “copyright”. Tale diritto consiste essenzialmente nella
possibilità di riprodurre o, nel caso di software, di utilizzare, il
prodotto. Negli ultimi anni, più o meno in tutto il mondo, le
stesse regole da tempo stabilite per i testi sono state applicate anche al
software, con qualche necessario aggiustamento.

Inoltre è in corso attualmente a livello internazionale un processo per
applicare al software le leggi sui brevetti: la Comunità Europea ha
recentemente (ottobre 2003) deliberato in proposito, ma data la recentissima
introduzione di queste norme peraltro non ancora adottate in tutti i paesi,
più frequentemente si applicano al software le norme che regolano il diritto di autore.

L’autore di un programma, o comunque chi ne detiene i diritti,
può decidere di cedere ad altri tutti o parte
dei suoi diritti, stabilendo in che modo questo può
essere riprodotto o comunque utilizzato. Per fare questo deve scrivere un
documento che si accompagna al software in cui dichiara quali sono le regole
che l’utilizzatore deve osservare; questo è ciò che viene
comunemente chiamato “licenza”.
Coloro che ricevono il programma
sono ovviamente vincolati ad osservare i termini della licenza
(purchè tali termini non violino qualche legge in vigore) ed in caso contrario il
titolare dei diritti può tutelarsi legalmente.

La risposta alla domanda rimane quindi aperta in quanto dipende dal tipo di
licenza associata con il software che si vuole utilizzare sia esso “Open
Source” o di tipo commerciale.
Ogni singolo produttore o autore di software può stabilire regole diverse caso per caso.

I produttori di software “Open Source” utilizzano diversi schemi di
licenze più o meno restrittive relativamente all’uso del software
all’interno di altri programmi.

In linea di massima esistono due gruppi di licenze Open Source quelle di tipo
“copyleft” e quelle “non copyleft”. Le prime lasciano all’utilizzatore la
libertà di modificare il software e di usarlo all’interno di
altri programmi e anche di farne un uso commerciale,
ma richiedono che tutti i prodotti così ottenuti siano
a loro volta coperti dallo stesso tipo di licenza.

Le licenze “non-copyleft” consentono invece a coloro che usano software Open
Source all’interno di propri prodotti di aggiungere, se vogliono, ulteriori
restrizioni sulla licenza. In tal modo è possibile che un prodotto
software derivato da codice Open Source, venga distribuito come software
non Open Source.

Questi temi sono trattati sul sito della
Free Software Foundation dove si può trovare
una approfondita discussione sul tema delle
licenze.

In italiano sono disponibili numerosi articoli fra cui i seguenti (molti
altri possoon essere reperiti con un buon moteor di ricerca: