l’analisi di un campione d’acqua ha dato come risultato: coliformi totali >100; escherichia coli 9; carica batterica a 36° (valore guida 10) > 100: Qual’é la situazione?

L’acqua e’ soggetta a regime dello Stato in quanto prodotto estratto dal sottosuolo. In particolare i riferimenti riportati in bibliografia determinano se l’acqua sia potabile o meno compreso il contenuto batterico/microrganismi.

Riportiamo alcuni articoli giudicati introduttivi ed interessanti ai fini della risposta:

Art. 1. (Finalita’)  

1. Il presente decreto disciplina la qualita’ delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrita’ e la pulizia.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) "acque destinate al consumo umano":

1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

2) le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualita’ non puo’ avere conseguenze sulla salubrita’ del prodotto alimentare finale;

b) "impianto di distribuzione domestico": le conduttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l’erogazione dell’acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, e’ costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;

c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, cosi’ come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;

d) "autorita’ d’ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operativita’ del servizio idrico integrato, l’amministrazione pubblica titolare del servizio".

Art. 3. (Esenzioni)

1. La presente normativa non si applica:

a) alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute;

b) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualita’ delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto del Ministro della sanita’, di concerto i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dell’ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.

Art. 4. (Obblighi generali)

1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.

2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:

a) non devono contenere microrganismi e parassiti, ne’ altre sostanze, in quantita’ o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;

b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell’allegato I;

c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14, comma 1. 3. L’applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo’ avere l’effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualita’ delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, ne’ l’aumento dell’inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.

Come si legge nell’Art.4 , punto 2/a: l’acquia potabile non deve contene microrganismi patogeni in concentrazione tale da risultare dannosa per la salute. Tale concentrazione limite la ritroviamo nell’ALLEGATO I/A al presente decreto:

ALLEGATO I

PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO

PARTE A Parametri microbiologici

Parametro                      Valore di parametro (numero/100 ml)

Escherichia coli (E. coli)                      0

Enterococchi                                          0 

Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori: 

Parametro                              Valore di parametro 

Escherichia coli (E.coli)                      0/250ml

Enterococchi                                         0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa                 0/250ml

Conteggio delle colonie a 22°C          100/ml;

Conteggio delle colonie a 37°C           20/ml 

da tali parametri si vede che l’acqua di cui si richiede nella domanda sono fuori parametro nel caso in cui siano stati analizzati/filtrati i ml indicati nell’allegato stesso: Escherichia coli: su 100 ml deve essere 0 (zero) Coliformi totali: su 100 ml deve essere 0 (zero).

La situazione è l’acqua di cui si parla in domanda NON E’ POTABILE ed è entrata in contatto con fonti di inquinamento da defecazione umana/animale.

BIBLIOGRAFIA:

1) Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita’ delle acque destinate al consumo umano" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2002

2) Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita’ delle acque destinate al consumo umano" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001 – Supplemento Ordinario n. 41