Il riferimento normativo utile al chiarimento di questa domanda e’ il seguente:
Elenco gas tossici di cui al R.D. n. 147/27
che si puo’ reperire al seguente link:
http://www.comune.bologna.it/sociale-salute/images/UFFREG17/32%20elenco%20gas.pdf
di cui riporto in fondo alla risposta e dopo tutti gli altri riferimenti normativi l’estratto per acido fluoridrico:
Tale acido fino alla concentrazione massima del 40% puo’ essere stoccato , ma per l’utilizzo occorre l’autorizzazione richiedendola all’AUSL competente sul territorio. Per quanto concerne il patentino e’ necessario. In ogni caso occorre consultare l’AUSL locale in quanto la regolamentazione puo’ avere differenze regionali.
L’impiego dei gas tossici è regolamentato dal R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.
I gas fino ad oggi riconosciuti "tossici" e come tali regolamentati, sono quelli riportati nella tabella dell’art. 2 R.D. 147/27.
Ricordo che il R. D. 147/27 è ricordato (e quindi è tuttora vigente)dal D. L.vo 81/08 nell’allegato IV
al punto 2.1.1 (anche se indicato con il numero 157!).
Art. 2. Elenco dei gas tossici riconosciuti.
L’allegato prospetto contiene l’elenco dei gas tossici di cui all’articolo precedente che sono
riconosciuti ufficialmente all’andata in vigore del presente regolamento
(4)
.
I gas tossici non contemplati nell’elenco di cui al precedente comma non possono essere
utilizzati, ovvero essere immessi, custoditi e conservati, o trasportati, prima che, su domanda
dell’interessato e sentita la commissione tecnica permanente di cui all’art. 24, sia emanato
apposito decreto del Ministero dell’interno
(5)
che li riconosca.
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(4) Il prospetto allegato è stato sostituito dal D.M. 6 febbraio 1935,. http://www.suap.info/settori/ambiente/DM1935.pdf
(5) La competenza ad emanare il decreto di riconoscimento è ora del Ministero della sanità
(art. 2, n. 1, L. 13 marzo 1958, n. 296)
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5.
Autorità che rilascia l’autorizzazione.
La facoltà di concedere l’autorizzazione ad esercitare l’industria relativa alla utilizzazione di
uno o più gas tossici indicati nell’art. 1, è demandata al Ministero dell’interno
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(8) L’art. 33,
n. 225) recante norme per il decentramento dell’A.C.I.S., così dispone:
«
dall’art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
giugno 1931, n. 773
gennaio 1927, n. 147
presente decreto (
(8).D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 settembre 1955,Art. 33. È demandata al Prefetto l’autorizzazione per l’impiego dei gas tossici previstaregio decreto 18e dall’art. 5 del relativo regolamento approvato con regio decreto 9. Il Prefetto provvede, sentita la Commissione di cui all’art. 39 delil quale ha sostituito l’art. 24 del regolamento)».
NOTE:
(*) La concessione delle autorizzazioni alla "utilizzazione" e alla "custodia" è demandata al Presidente della
U.S.L. competente per territorio; per il "trasporto", il rilascio della licenza o permesso è da parte dell’autorità di
P.S.
(**) Non si applicano le norme del regolamento per l’impiego dei gas tossici al gas di città ed ai gas di petrolio
liquefatti (GPL) nei quali detta sostanza sia presente come odorizzante
Normativa di Riferimento
REGIO DECRETO 9.1.1927, n.147:
– Regolamento speciale gas tossici (art. 4 lett. c, e artt. da 26 a 34).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10.6.1955, n.854:
– Decentramento dei servizi dell’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità Pubblica (artt. da 33 a 39).
Norme nazionali
· R.D. 9.01.1927 N. 147
· T.U. P.S. ART. 58
· R.D. 18.06 1931 N. 773
Capo II – Dell’autorizzazione a utilizzare gas tossici