Per l’uso e manipolazione di acido fluoridrico in soluzione al 40% è necessario il patentino dei gas tossici?

Il riferimento normativo utile al chiarimento di questa domanda e’ il seguente:

Elenco gas tossici di cui al R.D. n. 147/27

che si puo’ reperire al seguente link:

http://www.comune.bologna.it/sociale-salute/images/UFFREG17/32%20elenco%20gas.pdf

di cui riporto in fondo alla risposta e dopo tutti gli altri riferimenti normativi l’estratto per acido fluoridrico:

Tale acido fino alla concentrazione massima del 40% puo’ essere stoccato , ma per l’utilizzo occorre l’autorizzazione richiedendola all’AUSL competente sul territorio. Per quanto concerne il patentino e’ necessario. In ogni caso occorre consultare l’AUSL locale in quanto la regolamentazione puo’ avere differenze regionali.

L’impiego dei gas tossici è regolamentato dal R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.

I gas fino ad oggi riconosciuti "tossici" e come tali regolamentati, sono quelli riportati nella tabella dell’art. 2 R.D. 147/27.

Ricordo che il R. D. 147/27 è ricordato (e quindi è tuttora vigente)dal D. L.vo 81/08 nell’allegato IV

al punto 2.1.1 (anche se indicato con il numero 157!).


Art. 2. Elenco dei gas tossici riconosciuti.
L’allegato prospetto contiene l’elenco dei gas tossici di cui all’articolo precedente che sono
riconosciuti ufficialmente all’andata in vigore del presente regolamento
(4)
.
I gas tossici non contemplati nell’elenco di cui al precedente comma non possono essere
utilizzati, ovvero essere immessi, custoditi e conservati, o trasportati, prima che, su domanda
dell’interessato e sentita la commissione tecnica permanente di cui all’art. 24, sia emanato
apposito decreto del Ministero dell’interno
(5)
 che li riconosca.
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(4) Il prospetto allegato è stato sostituito dal D.M. 6 febbraio 1935,. http://www.suap.info/settori/ambiente/DM1935.pdf
(5) La competenza ad emanare il decreto di riconoscimento è ora del Ministero della sanità
(art. 2, n. 1, L. 13 marzo 1958, n. 296)

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5.

Autorità che rilascia l’autorizzazione.

La facoltà di concedere l’autorizzazione ad esercitare l’industria relativa alla utilizzazione di

uno o più gas tossici indicati nell’art. 1, è demandata al Ministero dell’interno

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(8) L’art. 33,

n. 225) recante norme per il decentramento dell’A.C.I.S., così dispone:

«

dall’art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con

giugno 1931, n. 773

gennaio 1927, n. 147

presente decreto (

(8).D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 settembre 1955,Art. 33. È demandata al Prefetto l’autorizzazione per l’impiego dei gas tossici previstaregio decreto 18e dall’art. 5 del relativo regolamento approvato con regio decreto 9. Il Prefetto provvede, sentita la Commissione di cui all’art. 39 delil quale ha sostituito l’art. 24 del regolamento)».

 

 


NUMERO D’ORDINE: 20
ELENCO DELLE SOSTANZE TOSSICHE CHE SI TROVANO ALLO STATO GASSOSO O CHE PER ESSERE
UTILIZZATE DEVONO PASSARE ALLO STATO DI GAS O DI VAPORE:
Acido fluoridrico
UTILIZZAZIONE Se occorre l’autorizzazione (Art. 5)(*): si
CUSTODIA E CONSERVAZIONE A QUALSIASI SCOPO IN MAGAZZINI E DEPOSITI Quantità che è
consentito custodire e conservare senza autorizzazione (art. 4)(*): (non occorre autorizzazione per:
a) acido fluoridrico in soluzione acquosa sino al 40%;
b) acido fluoridrico in soluzione acquosa sino all’85% per quantitativi non superiori a 50 kg netti;
c) acido fluoridrico anidro liquefatto in recipienti a pressione per quantitativi non superiori a 60 kg netti
Occorre sempre l’autorizzazione per acido fluoridrico allo stato gassoso)
TRASPORTO Se occorre la licenza (art. 23)(*): (occorre licenza per il trasporto soltanto per acido fluoridrico
anidro liquefatto in recipienti a pressione per quantitativi superiori a 60 kg netti)

 

 

 


NOTE:
(*) La concessione delle autorizzazioni alla "utilizzazione" e alla "custodia" è demandata al Presidente della
U.S.L. competente per territorio; per il "trasporto", il rilascio della licenza o permesso è da parte dell’autorità di
P.S.
(**) Non si applicano le norme del regolamento per l’impiego dei gas tossici al gas di città ed ai gas di petrolio
liquefatti (GPL) nei quali detta sostanza sia presente come odorizzante

Normativa di Riferimento

REGIO DECRETO 9.1.1927, n.147:
– Regolamento speciale gas tossici (art. 4 lett. c, e artt. da 26 a 34).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10.6.1955, n.854:
– Decentramento dei servizi dell’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità Pubblica (artt. da 33 a 39).

Norme nazionali
· R.D. 9.01.1927 N. 147
· T.U. P.S. ART. 58
· R.D. 18.06 1931 N. 773

 

Capo II – Dell’autorizzazione a utilizzare gas tossici