{"id":2385,"date":"2005-11-26T00:00:00","date_gmt":"2005-11-25T23:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T22:00:00","slug":"2385","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/2385\/","title":{"rendered":"Salve, voglio acquistare un piccolo inceneritore per la cremazione di carcasse animali da compagnia. Le carcasse  in base all&#8217;art.8 del decreto Ronchi non sono classificate come rifiuti e quindi non sono soggette al sopraccitato decreto. Quale normativa regola la termodistruzione delle carcasse? RingraziandoVi porgo cordiali saluti."},"content":{"rendered":"<p>Un inceneritore produce emissioni gassoe di fumi e pertanto la sua attivit\u00e0 deve essere regolata <strong>dal decreto D.M. 503\/1997 che disciplina le emissioni di combustione degli impianti di incenerimento<\/strong> dei rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti sanitari contagiosi, anche se le carcasse animali non sono classificate come rifiuto urbano.<\/p>\n<p>Inoltre conviene documentarsi sull&#8217;allegato II della Direttiva CE\/91\/689\/CEE che contiene un elenco dei materiali che se presenti non possono essere inceneriti secondo il DM citato.<\/p>\n<p>In questo caso applichiamo la regolamentazione sullo smaltimento stessopoer incenerimento , piuttosto che quella relativa alla classificaizone del rifiuto.<\/p>\n<p><strong>La legge invece che regola la zootecnia<\/strong> ed i suoi effluenti (carcasse, materiali fecali) sono:<\/p>\n<p><strong>DLgs. 22\/1997 per lo smaltimento dei liquami<\/strong><\/p>\n<p><strong>DLgs. 152\/1999 scarico dei reflui dopo trattamento ed accumulo<\/strong><\/p>\n<p><strong>ma soprattutto: <u>DLgs. 372\/1999 AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA<\/u>\u00a0.<\/strong><\/p>\n<p>In questo DLgs. 372\/1999 allegato I , si trova alla voce &amp;. ALtre attivit\u00e0 , che comprende: <\/p>\n<ul>\n<li>6.4 a) macelli con produzione di carcasse<\/li>\n<li>6.6 Impianti di allevamento di pollame e suini, al punto .<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quindi questo <strong>DLgs \u00e8 quello che regola l&#8217;attivit\u00e0 di smaltimento delle carcasse animali<\/strong>. La normativa non \u00e8 chiara se occorre rivolgersi espressamente a punti di smaltimento autorizzati, o sia possibile effettuare smaltimento casalingo. In italia tutto ci\u00f2 che non \u00e8 espressamente autorizzato tende ad essere per prassi VIETATO, soprattutto quelle attivit\u00e0 non private come l&#8217;allevamento.<\/p>\n<p>Inoltre conviene sicuramente informarsi presso la propria AUSL, semplicemente perch\u00e8 di questi tempi (<strong>Encefalopatia Bovina, Influenza Aviaria<\/strong>) una attivit\u00e0 come quella descritta ppotrebbe sembrare come un tentativo per sottrarsi ai controlli sanitari di prevenzione della diffuzione delle malattie ed incorrere in sanzioni pesanti e possibile <strong>ripercussioni penali<\/strong>.<\/p>\n<p>I valori di soglia delle emissioni sono gi\u00e0 comprese nel DM 503\/1997 ed integrati ed ampliati nel<strong> DM 124\/2000 che regola l&#8217;incenerimento dei rifiuti pericolosi<\/strong>.<\/p>\n<p>Occorre stabilire quindi se gli <strong>animali morti di morte naturale siano o meno pericolosi<\/strong>. Nel caso in cui siano morti per patologie epidemiche occorre farsi rilasciare una autorizzazione dalla AUSL in base al referto del <strong>Veterinario<\/strong> competente e responsabile dell&#8217;allevamento.\u00a0<\/p>\n<p>Inoltre occorre informarsi se \u00e8 possibile utilizzare questi impianti dato che sono appunto fonte di emissione, nella zona considerata. Infatti nonostante si veda spesso nelle campagne dei mucchi di erba o rami o materiale legnoso bruciare provocando torri di fumi scuri, questa attivit\u00e0 \u00e8 difatto vietata se non eseguita sotrto autorizzaizone comunale. Sono ammesse quelle operazioni <strong>di incenerimento che siano mirate al riciclo\/recupero dell&#8217;energia termica prodotta<\/strong> (generatori a combustione, produzione di acqua calda per impianti ed operazioni).<\/p>\n<p><strong>ANIMALI DA COMPAGNIA:<\/strong><\/p>\n<p>Per questa tipologia di animali e per altri in generale \u00e8 stat recepito un regolamento europeo:<\/p>\n<p><strong>Regolamento (CE) N. 1774\/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <\/p>\n<p>del 3 ottobre 2002 <\/p>\n<p>recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano <br \/><\/strong><\/p>\n<p>Il testo inegrale di questo regolamento \u00e8 disponibile alla pagina:<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/europa.eu.int\/smartapi\/cgi\/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&amp;lg=IT&amp;numdoc=32002R1774&amp;model=guichett\">http:\/\/europa.eu.int\/smartapi\/cgi\/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&amp;lg=IT&amp;numdoc=32002R1774&amp;model=guichett<\/a><\/p>\n<p>In questo regolamento si fa rifermiento anche a tutte le parti e tipologie di rifiuti che possono essere presi in considerazione di un animale dettagliatamente e indicando ove possibile lo smaltimento tramite\u00a0catena dei rifiuti urbani o inceneritori autorizzati.\u00a0<\/p>\n<p>Ringrazio l&#8217;utente ( ) che ha segnalato questo importante regolamento in materia di smaltimento<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":166,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[27],"tags":[],"class_list":["post-2385","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-smaltimento-dei-rifiuti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2385","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/users\/166"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2385"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2385\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2385"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2385"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2385"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}