Il Decreto Ronchi stabilisce che la
gestione dei rifiuti venga affrontata con le seguenti
priorità:
- Diminuzione della produzione di
rifiuti alla fonte - Recupero dei rifiuti sotto forma
di materia prima o di energia - Smaltimento della quantità
residuale dei rifiuti in modo limitare al massimo
i rischi per l’ambiente. - Infatti gli articoli 3, 4, 5 del
citato decreto riportano quanto segueArt. 3 – Prevenzione della
produzione di rifiuti1. Le autorità competenti
adottano, ciascuna nell’ambito delle proprie
attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in
via prioritaria, la prevenzione e la riduzione
della produzione e della pericolosità dei
rifiuti mediante:a) lo sviluppo di tecnologie
pulite, in particolare quelle che consentono un
maggiore risparmio di risorse naturali;b) la promozione di
strumenti economici, ecobilanci, sistemi di
ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti,
azioni di informazione e di sensibilizzazione dei
consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di
marchio ecologico ai fini della corretta
valutazione dell’impatto di uno specifico
prodotto sull’ambiente durante l’intero
ciclo di vita del prodotto medesimo;c) la messa a punto tecnica
e l’immissione sul mercato di prodotti
concepiti in modo da non contribuire o da
contribuire il meno possibile, per la loro
fabbricazione, il loro uso od il loro
smaltimento, ad incrementare la quantità, il
volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi
di inquinamento;d) lo sviluppo di tecniche
appropriate per l’eliminazione di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti destinati ad
essere recuperati o smaltiti;e) la determinazione di
condizioni di appalto che valorizzino le
capacità e le competenze tecniche in materia di
prevenzione della produzione di rifiuti;f) la promozione di accordi
e contratti di programma finalizzati alla
prevenzione ed alla riduzione della quantità e
della pericolosità dei rifiuti.Art. 4 – Recupero dei
rifiuti1. Ai fini di una corretta
gestione dei rifiuti le autorità competenti
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale
dei rifiuti attraverso:a) il reimpiego ed il
riciclaggio;b) le altre forme di
recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;c) l’adozione di misure
economiche e la determinazione di condizioni di
appalto che prevedano l’impiego dei
materiali recuperati dai rifiuti al fine di
favorire il mercato dei materiali medesimi;d) l’utilizzazione
principale dei rifiuti come combustibile o come
altro mezzo per produrre energia.2. Il riutilizzo, il
riciclaggio e il recupero di materia prima
debbono essere considerati preferibili rispetto
alle altre forme di recupero.3. Al fine di favorire e
incrementare le attività di riutilizzo, di
riciclaggio e di recupero le autorità competenti
ed i produttori promuovono analisi dei cicli di
vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e
tutte le altre iniziative utili.4. Le autorità competenti
promuovono e stipulano accordi e contratti di
programma con i soggetti economici interessati al
fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed
il recupero dei rifiuti, con particolare
riferimento al reimpiego di materie prime e di
prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata
con la possibilità di stabilire agevolazioni in
materiadi adempimenti amministrativi nel rispetto
delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti
economici.Art. 5 – Smaltimento dei
rifiuti1. Lo smaltimento dei
rifiuti deve essere effettuato in condizioni di
sicurezza e costituisce la fase residuale della
gestione dei rifiuti.2. I rifiuti da avviare allo
smaltimento finale devono essere il più
possibile ridotti potenziando la prevenzione e le
attività di riutilizzo, di riciclaggio e di
recupero.3. Lo smaltimento dei
rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete
integrata ed adeguata di impianti di smaltimento,
che tenga conto delle tecnologie più
perfezionate a disposizione che non comportino
costi eccessivi, al fine di:a) realizzare
l’autosufficienza nello smaltimento dei
rifiuti urbani non pericolosi in ambiti
territoriali ottimali;b) permettere lo smaltimento
dei rifiuti in uno degli impianti appropriati
più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei
rifiuti stessi, tenendo conto del contesto
geografico o della necessità di impianti
specializzati per determinati tipi di rifiuti;c) utilizzare i metodi e le
tecnologie più idonei a garantire un alto grado
di protezione dell’ambiente e della salute
pubblica. - A partire dal 1° gennaio 1999
la realizzazione e la gestione di nuovi impianti
di incenerimento possono essere autorizzate solo
se il relativo processo di combustione è
accompagnato da recupero energetico con una quota
minima di trasformazione del potere calorifico
dei rifiuti in energia utile, calcolata su base
annuale, stabilita con apposite norme tecniche.
(omissis)
Da tutto questo deriva che
l’incenerimento dei rifiuti con recupero di energia
non è “il miglior metodo di trattamento per i
rifiuti urbani”, ma fa parte di un piano di
interventi integrati per affrontare e risolvere il
problema rifiuti nella sua completezza.
Passiamo adesso ad esaminare il
problema che preoccupa maggiormente l’opinione
pubblica e cioè la possibilità di gravi ripercussioni
in campo ambientale in particolare per le emissioni in
atmosfera. Il processo chimico della combustione dei
rifiuti solidi urbani produce, oltre che delle polveri i
seguenti composti chimici: CO2, CO, HCl, HF,
SO2, NO2 e piccole quantità di
metalli pesanti.
Le quantità limite delle sostanze
inquinanti che possono essere liberate nell’ambiente
sono state stabilite dal D.M. 503/1997 secondo quanto
riportato nelle successive tabelle:
Impianti autorizzati dopo l’entrata in vigore del D.M. 503/97 |
|
CO | 50 mg/m3 come valore medio giornaliero e 100 mg/m3 come valore medio orario |
Polveri totali |
10 mg/m3 come valore medio giornaliero e 30 mg/m3 come valore medio orario |
HCl | 20 mg/m3 come valore medio giornaliero e 40 mg/m3 come valore medio orario |
HF | 1 mg/m3 come valore medio giornaliero e 4 mg/m3 come valore medio orario |
SO2 | 100 mg/m3 come valore medio giornaliero e 200 mg/m3 come valore medio orario |
NO2 | 200 mg/m3 come valore medio giornaliero e 400 mg/m3 come valore medio orario |
Cd, Tl e loro composti |
0.05 mg/m3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei due inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora |
Hg e suoi composti |
0.05 mg/m3 come valore rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora |
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn e loro composti |
0.5 mg/m3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei dieci inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora |
Policloroben-ziodiossine e policloroben-ziofurani |
0.1 ng/m3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore |
Idrocarburi aromatici (I.P.A.) |
0.01 mg/m3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore |
Impianti autorizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 503/97 |
|
CO | 150 mg/m3 come valore da non superare almeno nel 90 % delle misurazioni effettuate in ogni periodo di 24 ore e 100 mg/m3 come valore medio orario |
Polveri totali |
30 mg/m3 per impianti di capacità nominale pari o superiore a 3 t/h e 100 mg/m3 per impianti di capacità nominale inferiore a 3 t/h |
HCl | 50 mg/m3 per impianti di capacità nominale pari o superiore a 3 t/h e 100 mg/m3 per impianti di capacità nominale inferiore a 3 t/h |
HF | 2 mg/m3 per impianti di capacità nominale pari o superiore a 3 t/h e 4 mg/m3 per impianti di capacità nominale inferiore a 3 t/h |
0ssidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2) |
300 mg/m3 |
NO2, SO2 |
600 mg/m3 come somma delle concentrazioni dei due inquinanti |
Cd, Tl, Hg |
0.2 mg/m3 come somma delle concentrazioni dei tre inquinanti |
Sb, Pb, Cu, Mn, V, Sn, Cr (III) e loro composti |
5 mg/m3 come somma delle concentrazioni dei sette inquinanti |
CR (IV), Co, Ni, As e loro composti |
1 mg/m3 come somma delle concentrazioni dei quattro inquinanti |
Policloroben-ziodiossine e policloroben-ziofurani |
0.004 mg/m3 |
I limiti imposti dalle autorità competenti sono,
quindi, molto restrittivi, e i controlli previsti molto
severi. Gli impianti già esistenti che non potranno
essere adattati alle prescrizioni di cui sopra dovranno
essere chiusi entro il 31 dicembre 1999.
Per quanto riguarda le emissioni di CO2 e i
conseguenti timori di conseguenze negative
sull’effetto serra si possono fare le seguenti
considerazioni:
- l’effetto serra è dovuto soprattutto alla
grande quantità di carbonio di origine
fossile liberato nell’atmosfera
attraverso l’uso di conbustibili fossili
(petrolio, carbone, metano) - il decreto Ronchi impone che gli impianti di
incenerimento recuperino una quota parte di
energia (cfr. art. 4 comma 1 lettera d) e art. 5
comma 4) consentendo così un risparmio di tali
combustibili - nei i rifiuti urbani solo una parte limitata del
carbonio presente è di origine fossile
(plastiche), mentre la parte predominante
appartiene al ciclo naturale del carbonio (carta,
legno)
Per questi motivi si può tranquillamente affermare
che gli effetti dell’incenerimento dei rifiuti
urbani sull’effetto serra non sono da considerarsi
preoccupanti.
Per quanto riguarda le varie tipologie
d’impianto, attualmente quella ottimale resta quella
con forni a griglia e in misura minore, quella con forni
a tamburo rotante. I forni a letto fluido sono ancora
stati utilizzati a livello esclusivamente sperimentale e
potranno trovare uno sviluppo maggiore in futuro se le
operazioni di preselezione dei rifiuti dovessero
provocare modifiche essenziali nelle caratteristiche
fisiche dei rifiuti.
Nel WEB possono essere interessanti i seguenti siti:
http://www.antares.it/magazine/num006/rsu/rsu.htm un articolo sulle generalità
dell’incenerimento dei rifiuti urbani ancora attuale
nonostante i riferimenti a normative ormai abrogate.
http://www.csinternational.com/ars/46/46lince.htm articolo tratto dalla “Rivista dei
Combustibili” che fra l’altro descrive le prime
interessanti esperienze di ricombustione
http://www.iea-coal.org.uk/pfbc.htm (in Inglese) dove ci sono delle buone
descrizioni dei vari tipi di impianti a letto fluido
(PFBC, BFBC e altri) riferiti però ad impianti
funzionanti a combustibili tradizionali
http://www.speedit.com/gpeace/camp/inc.htm perché è anche giusto conoscere e valutare
l’opinione di chi non vuole neanche sentire parlare
di impianti di incenerimento.