Sono molto interessato ai processi di cogenerazione che utilizzano MSW ( municipal solid waste ) come fuel. Dove posso trovare, nel Web, informazioni al riguardo: processi chimici, paragoni tra diversi tipi di impianti ( comePFBC o BFB o altro ), vantaggi e svantaggi di tali processi? Quanto inquinano realmente?…e sull’emissione di CO2?…e’ davvero, cosi’ come vuole il decreto Ronchi ( 22/97 ) il miglior metodo di trattamento dei rifiuti solidi urbani?

Il Decreto Ronchi stabilisce che la
gestione dei rifiuti venga affrontata con le seguenti
priorità:

  1. Diminuzione della produzione di
    rifiuti alla fonte
  2. Recupero dei rifiuti sotto forma
    di materia prima o di energia
  3. Smaltimento della quantità
    residuale dei rifiuti in modo limitare al massimo
    i rischi per l’ambiente.
  4. Infatti gli articoli 3, 4, 5 del
    citato decreto riportano quanto segue

    Art. 3 – Prevenzione della
    produzione di rifiuti

    1. Le autorità competenti
    adottano, ciascuna nell’ambito delle proprie
    attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in
    via prioritaria, la prevenzione e la riduzione
    della produzione e della pericolosità dei
    rifiuti mediante:

    a) lo sviluppo di tecnologie
    pulite, in particolare quelle che consentono un
    maggiore risparmio di risorse naturali;

    b) la promozione di
    strumenti economici, ecobilanci, sistemi di
    ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti,
    azioni di informazione e di sensibilizzazione dei
    consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di
    marchio ecologico ai fini della corretta
    valutazione dell’impatto di uno specifico
    prodotto sull’ambiente durante l’intero
    ciclo di vita del prodotto medesimo;

    c) la messa a punto tecnica
    e l’immissione sul mercato di prodotti
    concepiti in modo da non contribuire o da
    contribuire il meno possibile, per la loro
    fabbricazione, il loro uso od il loro
    smaltimento, ad incrementare la quantità, il
    volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi
    di inquinamento;

    d) lo sviluppo di tecniche
    appropriate per l’eliminazione di sostanze
    pericolose contenute nei rifiuti destinati ad
    essere recuperati o smaltiti;

    e) la determinazione di
    condizioni di appalto che valorizzino le
    capacità e le competenze tecniche in materia di
    prevenzione della produzione di rifiuti;

    f) la promozione di accordi
    e contratti di programma finalizzati alla
    prevenzione ed alla riduzione della quantità e
    della pericolosità dei rifiuti.

    Art. 4 – Recupero dei
    rifiuti

    1. Ai fini di una corretta
    gestione dei rifiuti le autorità competenti
    favoriscono la riduzione dello smaltimento finale
    dei rifiuti attraverso:

    a) il reimpiego ed il
    riciclaggio;

    b) le altre forme di
    recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

    c) l’adozione di misure
    economiche e la determinazione di condizioni di
    appalto che prevedano l’impiego dei
    materiali recuperati dai rifiuti al fine di
    favorire il mercato dei materiali medesimi;

    d) l’utilizzazione
    principale dei rifiuti come combustibile o come
    altro mezzo per produrre energia
    .

    2. Il riutilizzo, il
    riciclaggio e il recupero di materia prima
    debbono essere considerati preferibili rispetto
    alle altre forme di recupero.

    3. Al fine di favorire e
    incrementare le attività di riutilizzo, di
    riciclaggio e di recupero le autorità competenti
    ed i produttori promuovono analisi dei cicli di
    vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e
    tutte le altre iniziative utili.

    4. Le autorità competenti
    promuovono e stipulano accordi e contratti di
    programma con i soggetti economici interessati al
    fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed
    il recupero dei rifiuti, con particolare
    riferimento al reimpiego di materie prime e di
    prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata
    con la possibilità di stabilire agevolazioni in
    materiadi adempimenti amministrativi nel rispetto
    delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti
    economici.

    Art. 5 – Smaltimento dei
    rifiuti

    1. Lo smaltimento dei
    rifiuti deve essere effettuato in condizioni di
    sicurezza e costituisce la fase residuale della
    gestione dei rifiuti.

    2. I rifiuti da avviare allo
    smaltimento finale devono essere il più
    possibile ridotti potenziando la prevenzione e le
    attività di riutilizzo, di riciclaggio e di
    recupero.

    3. Lo smaltimento dei
    rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete
    integrata ed adeguata di impianti di smaltimento,
    che tenga conto delle tecnologie più
    perfezionate a disposizione che non comportino
    costi eccessivi, al fine di:

    a) realizzare
    l’autosufficienza nello smaltimento dei
    rifiuti urbani non pericolosi in ambiti
    territoriali ottimali;

    b) permettere lo smaltimento
    dei rifiuti in uno degli impianti appropriati
    più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei
    rifiuti stessi, tenendo conto del contesto
    geografico o della necessità di impianti
    specializzati per determinati tipi di rifiuti;

    c) utilizzare i metodi e le
    tecnologie più idonei a garantire un alto grado
    di protezione dell’ambiente e della salute
    pubblica.

  5. A partire dal 1° gennaio 1999
    la realizzazione e la gestione di nuovi impianti
    di incenerimento possono essere autorizzate solo
    se il relativo processo di combustione è
    accompagnato da recupero energetico con una quota
    minima di trasformazione del potere calorifico
    dei rifiuti in energia utile, calcolata su base
    annuale, stabilita con apposite norme tecniche.

(omissis)

Da tutto questo deriva che
l’incenerimento dei rifiuti con recupero di energia
non è “il miglior metodo di trattamento per i
rifiuti urbani”, ma fa parte di un piano di
interventi integrati per affrontare e risolvere il
problema rifiuti nella sua completezza.

Passiamo adesso ad esaminare il
problema che preoccupa maggiormente l’opinione
pubblica e cioè la possibilità di gravi ripercussioni
in campo ambientale in particolare per le emissioni in
atmosfera. Il processo chimico della combustione dei
rifiuti solidi urbani produce, oltre che delle polveri i
seguenti composti chimici: CO2, CO, HCl, HF,
SO2, NO2 e piccole quantità di
metalli pesanti.

Le quantità limite delle sostanze
inquinanti che possono essere liberate nell’ambiente
sono state stabilite dal D.M. 503/1997 secondo quanto
riportato nelle successive tabelle:

  Impianti
autorizzati dopo l’entrata in vigore del
D.M. 503/97
CO 50
mg/m3 come valore medio giornaliero e
100 mg/m3 come valore medio orario
Polveri
totali
10
mg/m3 come valore medio giornaliero e
30 mg/m3 come valore medio orario
HCl 20
mg/m3 come valore medio giornaliero e
40 mg/m3 come valore medio orario
HF 1
mg/m3 come valore medio giornaliero e
4 mg/m3 come valore medio orario
SO2 100
mg/m3 come valore medio giornaliero e
200 mg/m3 come valore medio orario
NO2 200
mg/m3 come valore medio giornaliero e
400 mg/m3 come valore medio orario
Cd,
Tl e loro composti
0.05
mg/m3 come valore medio della somma
delle concentrazioni dei due inquinanti rilevato
per un periodo di campionamento di 1 ora
Hg e
suoi composti
0.05
mg/m3 come valore rilevato per un
periodo di campionamento di 1 ora
Sb,
As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn e loro composti
0.5
mg/m3 come valore medio della somma
delle concentrazioni dei dieci inquinanti
rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora
Policloroben-ziodiossine
e policloroben-ziofurani
0.1
ng/m3 come valore medio rilevato per
un periodo di campionamento di 8 ore
Idrocarburi
aromatici (I.P.A.)
0.01
mg/m3 come valore medio rilevato per
un periodo di campionamento di 8 ore
  Impianti
autorizzati prima dell’entrata in vigore del
D.M. 503/97
CO 150
mg/m3 come valore da non superare
almeno nel 90 % delle misurazioni effettuate in
ogni periodo di 24 ore e 100 mg/m3
come valore medio orario
Polveri
totali
30
mg/m3 per impianti di capacità
nominale pari o superiore a 3 t/h e 100 mg/m3
per impianti di capacità nominale inferiore a 3
t/h
HCl 50
mg/m3 per impianti di capacità
nominale pari o superiore a 3 t/h e 100 mg/m3
per impianti di capacità nominale inferiore a 3
t/h
HF 2
mg/m3 per impianti di capacità
nominale pari o superiore a 3 t/h e 4 mg/m3
per impianti di capacità nominale inferiore a 3
t/h
0ssidi
di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2)
300
mg/m3
NO2,
SO2
600
mg/m3 come somma delle concentrazioni
dei due inquinanti
Cd,
Tl, Hg
0.2
mg/m3 come somma delle concentrazioni
dei tre inquinanti
Sb,
Pb, Cu, Mn, V, Sn, Cr (III) e loro composti
5
mg/m3 come somma delle concentrazioni
dei sette inquinanti
CR
(IV), Co, Ni, As e loro composti
1
mg/m3 come somma delle concentrazioni
dei quattro inquinanti
Policloroben-ziodiossine
e policloroben-ziofurani
0.004
mg/m3

I limiti imposti dalle autorità competenti sono,
quindi, molto restrittivi, e i controlli previsti molto
severi. Gli impianti già esistenti che non potranno
essere adattati alle prescrizioni di cui sopra dovranno
essere chiusi entro il 31 dicembre 1999.

Per quanto riguarda le emissioni di CO2 e i
conseguenti timori di conseguenze negative
sull’effetto serra si possono fare le seguenti
considerazioni:

  1. l’effetto serra è dovuto soprattutto alla
    grande quantità di carbonio di origine
    fossile
    liberato nell’atmosfera
    attraverso l’uso di conbustibili fossili
    (petrolio, carbone, metano)
  2. il decreto Ronchi impone che gli impianti di
    incenerimento recuperino una quota parte di
    energia (cfr. art. 4 comma 1 lettera d) e art. 5
    comma 4) consentendo così un risparmio di tali
    combustibili
  3. nei i rifiuti urbani solo una parte limitata del
    carbonio presente è di origine fossile
    (plastiche), mentre la parte predominante
    appartiene al ciclo naturale del carbonio (carta,
    legno)

Per questi motivi si può tranquillamente affermare
che gli effetti dell’incenerimento dei rifiuti
urbani sull’effetto serra non sono da considerarsi
preoccupanti.

Per quanto riguarda le varie tipologie
d’impianto, attualmente quella ottimale resta quella
con forni a griglia e in misura minore, quella con forni
a tamburo rotante. I forni a letto fluido sono ancora
stati utilizzati a livello esclusivamente sperimentale e
potranno trovare uno sviluppo maggiore in futuro se le
operazioni di preselezione dei rifiuti dovessero
provocare modifiche essenziali nelle caratteristiche
fisiche dei rifiuti.

Nel WEB possono essere interessanti i seguenti siti:

http://www.antares.it/magazine/num006/rsu/rsu.htm un articolo sulle generalità
dell’incenerimento dei rifiuti urbani ancora attuale
nonostante i riferimenti a normative ormai abrogate.

http://www.csinternational.com/ars/46/46lince.htm articolo tratto dalla “Rivista dei
Combustibili” che fra l’altro descrive le prime
interessanti esperienze di ricombustione

http://www.iea-coal.org.uk/pfbc.htm (in Inglese) dove ci sono delle buone
descrizioni dei vari tipi di impianti a letto fluido
(PFBC, BFBC e altri) riferiti però ad impianti
funzionanti a combustibili tradizionali

http://www.speedit.com/gpeace/camp/inc.htm perché è anche giusto conoscere e valutare
l’opinione di chi non vuole neanche sentire parlare
di impianti di incenerimento.