Vorrei sapere se esiste un divieto riguardante il sorvolo del braccio di una gru a torre al di sopra di un elettrodotto pur rispettando la distanza imposta dal DPR 164/56 di 5 metri. Ringrazio anticipatamente e buon lavoro a tutti

L’art. 11 del DPR 164/56 prescrive una distanza minima di sicurezza pari a 5 metri dalle linee elettriche aeree per effetuare qualsiasi lavoro, salvo la possibilità di interporre protezioni.

Nel caso di una gru a torre, occorre garantire l’impossibilità di avvicinare a meno di 5 m dalla linea la struttura della gru ed il carico sollevato.

Salvo diverse decisioni della magistratura, che a volte possono sorprendere i tecnici, si ritiene che non esista un divieto di “sorvolare” un elettrodotto, purché si offrano adeguate garanzie.

Nel caso in cui le manovre di sollevamento non comprendano il sorvolo della linea, e questo avvenga solo in caso di rotazione a vuoto del braccio, sarà sufficiente tenere sollevato il gancio di carico e/o bloccare il carrello per garantire la distanza di 5 m anche a cantiere fermo.

Se invece si vuole effettuare una manovra di sollevamento sulla verticale della linea, non essendo sufficiente in molti casi un controllo visivo per garantire tale distanza, si ritiene preferibile l’adozione di protezioni fisiche della linea.

Il Coordinatore per la Progettazione dei Lavori (D. Lgs. 494/96) dovrà in ogni caso affrontare il problema nella redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.